T.A.R. Lazio Roma, Sezione II-Quater, 1 aprile 2016
Autore: La Redazione - Pubblicato il 8 aprile 2016
[A] Sul superamento del limite all’operatività del condono di 750 mc previsto dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994. [B] Sulle fattispecie in cui non sussistono oggettivamente ragionevoli motivi che possano legittimare l'interessato ad una impugnazione differita dei titoli edilizi alla fine dei relativi lavori: qual è il punto di equilibrio tra la tutela garantita in sede giurisdizionale agli interessi del vicino e l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel tempo?
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